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Chi siamo

Fiori Blu - Associaizone amici del Centro Robert Hollman

Statuto

STATUTO ASSOCIAZIONE FIORI BLU

FIORI BLU – ASSOCIAZIONE AMICI DEL CENTRO ROBERT HOLLMAN

 

Art. 1 – Costituzione

E’ costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice civile, l’Associazione denominata:
“Fiori Blu – Associazione Amici della fondazione Robert Hollman” (di seguito associazione);
L’Associazione ha sede in Padova, nel luogo stabilito dal Consiglio Direttivo.
L’Associazione non ha scopo di lucro ed è apolitica.
La durata dell’Associazione e’ fissata fino al 31 (trentuno) Dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potra’ essere prorogata con delibera dell’Assemblea dei soci.

 

Art. 2 – Oggetto sociale

Gli scopi dell’Associazione sono:
a) promuovere la solidarietà umana nei confronti dei bambini con deficit visivo e con eventuali disabilità associate;
b) curare l’informazione e la divulgazione delle problematiche dei bambini con deficit visivo
e con eventuali disabilità associate, al fine di sollecitare interesse e partecipazione, con un’azione conoscitiva e preventiva;
c) valorizzare le potenzialità residue dei bambini con deficit visivo e con eventuali disabilità associate;

d) promuovere e organizzare iniziative dirette ad agevolare il pieno inserimento nella realtà familiare, scolastica, sociale, lavorativa dei bambini con deficit visivo e con eventuali disabilità associate;

e) sensibilizzare gli organismi politici e sociali e le istituzioni pubbliche e private alla realizzazione di idonei servizi e strutture per l’integrazione sociale dei bambini con deficit visivo e con eventuali disabilità associate;
f) svolgere ogni attività atte a far superare lo stato di sofferenza e di isolamento delle famiglie dei bambini con deficit visivo e con eventuali disabilita associate;
g) promuovere, anche economicamente, iniziative di studio e di ricerca con la fondazione “Robert Hollman” e con istituzioni di ricerca, anche universitarie, pubbliche o private;
h) sostenere e aiutare, anche economicamente, la fondazione “Robert Hollman” nell’espletamento delle sue attività nei confronti dei bambini con deficit visivo e con eventuali disabilità associate;
i) organizzare e promuovere iniziative atte a raccogliere o creare disponibilità finanziarie da utilizzare per le finalità associative sopraindicate. L’Associazione, oltre ai suddetti scopi statutari, potra’ altresi’ svolgere le attivita’ direttamente connesse ad esse, anche aventi natura commerciale e/o produttiva.

 

Art. 3 – Criteri d’azione

L’Associazione, nello svolgimento delle proprie attività, seguirà i seguenti criteri d’azione:
a) operare su base volontaria e gratuita ed esclusivamente per fini di solidarietà, senza assumere alcuna caratterizzazione politica, partitica o confessionale;
b) svolgere la sua attivita’ in stretta collaborazione con la fondazione “Robert Hollman”;
c) agire in collegamento e collaborazione con le Istituzioni pubbliche e private e le associazioni di categoria interessate.

 

Art. 4 – Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell’Associazione e’ costituito:
a) da eventuali donazioni o lasciti;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio; Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) da sovvenzioni, finanziamenti, contributi di persone fisiche o di enti pubblici e/o privati;
c) dai proventi delle attività svolte;
d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
L’Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, provvede sia con le entrate sia con gli utili del patrimonio.
L’esercizio finanziario si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo predisporra’ il bilancio preventivo che dev’essere poi approvato dall’Assemblea dei soci entro il mese di Ottobre.
Il rendiconto consuntivo deve essere parimenti predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea con la maggioranza dei soci in regola con il pagamento delle quote associative. Esso viene depositato presso la sede dell’Associazione almeno 20 giorni prima dell’Assemblea. Esso deve essere approvato entro il primo quadrimestre dell’anno successivo a quello cui si riferisce.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione stessa.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività statutarie e di quelle ad esse direttamente connesse.
L’Assemblea può disporre di destinare al patrimonio le eventuali eccedenze di bilancio.

 

Art. 5 – Soci

Possono essere soci dell’Associazione sia persone fisiche, sia enti pubblici o privati riconosciuti o non riconosciuti le cui finalità siano coerenti con quelle dell’Associazione.
Sono soci effettivi: i soci fondatori, i soci ordinari.
Sono soci fondatori quelli che partecipano alla costituzione dell’Associazione.
Sono soci ordinari quelli che successivamente richiedono l’iscrizione.
L’Associazione si avvale anche del contributo di sostenitori i quali, senza divenire Soci e condividendo le finalità dell’Associazione stessa, versano un contributo periodico o “una tantum”. I sostenitori hanno diritto a ricevere periodicamente le informazioni sulla attività dell’Associazione ed a partecipare alle relative iniziative.
Ogni nuovo socio si impegna ad accettare senza riserve il presente statuto.
I soci, ordinari partecipano con i soci fondatori direttamente alla vita e all’attività dell’Associazione. Hanno diritto di votare in Assemblea; di essere eletti alle cariche sociali; di essere informati sulle attività dell’Associazione.
La partecipazione sociale del socio e’ subordinata al versamento della quota sociale. Decadono automaticamente dalla qualita’ di soci coloro che non versano la quota entro la data di approvazione del rendiconto.
La partecipazione del socio si intenderà risolta anche in caso di persistente violazione degli obblighi statutari o per comportamento contrastante con gli scopi statutari.
Le delibere di esclusione dei soci disposte dal Consiglio Direttivo devono essere motivate;
contro di esse, potrà essere presentata, entro venti giorni dalla comunicazione, contestazione scritta all’Assemblea, che deciderà in via definitiva nel corso della prima riunione utile.
In ogni ipotesi di cessazione del rapporto associativo, volontaria o coattiva, i soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione, né alla ripetizione della quota associativa versata.

 

Art. 6 – Organi sociali

Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea generale di soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente.
Può, inoltre, essere istituito un Collegio dei revisori dei conti;
Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per l’espletamento dei compiti statutari, che devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

 

Art. 7 – Assemblea dei soci

L’ assemblea dei soci:
a) rappresenta l’universalità dei soci: le sue deliberazioni, prese in conformità al presente statuto, obbligano tutti i soci;
b) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo dell’Associazione;
c) formula le direttive generali del programma dell’Associazione che viene definito ed attuato dal Consiglio Direttivo;
d) approva le modifiche dello statuto secondo i relativi quorum;
e) approva la eventuale nomina del Collegio dei Revisori dei conti;
f) elegge i membri del Consiglio Direttivo;
g) fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, l’ammontare della quota associativa ordinaria;
i) delibera, in via definitiva e previa contestazione scritta dell’interessato, sulle determinazioni di non ammissione all’Associazione o di esclusione assunte dal Consiglio Direttivo;
l) approva, su proposta del Consiglio Direttivo, i regolamenti generali dell’Associazione.

 

Art. 8 – Funzionamento dell’Assemblea

L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno anche per l’approvazione dei bilanci ed ogni qualvolta sia richiesto dal Consiglio Direttivo o da almeno due decimi dei soci.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal vice presidente o dal socio fondatore più anziano o dal socio ordinario più anziano per iscrizione.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea, con il relativo ordine del giorno, verrà dato a mezzo di comunicazione scritta (anche in via informatica, presso l’indirizzo e-mail fornito all’atto dell’adesione all’Associazione) da spedirsi almeno 10 giorni prima della data stabilita.
In prima convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita se è presente la maggioranza degli aventi diritto. In seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci. La seconda convocazione puo’ aver luogo nello stesso giorno della prima.
L’Assemblea ordinaria delibera con la maggioranza semplice dei presenti in regola col pagamento della quota associativa relativa all’anno di cui si delibera.
L’Assemblea straordinaria delibera con la maggioranza qualificata dei presenti in regola col pagamento della quota associativa relativa all’anno di cui si delibera nei casi di cui ai successivi articoli 12 (“Scioglimento dell’Associazione”) e 13 (“Revisioni statutarie”).
Ogni socio, in forza di delega scritta, depositata prima dell’inizio dell’Assemblea, potrà rappresentare fino ad un massimo di due soci.

 

Art. 9 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo puo’ essere formato da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri, escludendo il numero pari, eletti dall’Assemblea dei soci tra i suoi membri.
Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni e comunque sino all’approvazione dl bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. I suoi membri possono essere riconfermati nella carica. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo in corso di mandato scadranno al termine del triennio.
Spetta al Consiglio Direttivo:
a) definire ed attuare il programma dell’Associazione sulla base delle direttive generali
formulate dall’Assemblea;
b) assumere tutte le iniziative utili all’Associazione sulla base del programma e più in generale degli scopi fissati dallo statuto;
c) deliberare l’ammissione di nuovi soci;
d) deliberare, con obbligo di motivazione, in merito all’esclusione dei soci;
e) proporre all’Assemblea eventuali modifiche dello statuto;
f) eleggere nel suo seno il Presidente, il vice presidente ed il segretario che svolge anche funzioni di tesoriere;
g) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
h) ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità o urgenza;
i) proporre all’Assemblea i regolamenti generali dell’Associazione;
l) deliberare su ogni oggetto attinente all’attività dell’Associazione non di competenza di altri organi.
Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola ogni tre mesi e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, mediante convocazione, scritta o orale, indicante l’ordine del giorno, da effettuarsi almeno tre giorni prima, oppure a seguito di domanda sottoscritta da almeno due Consiglieri.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo esperti o consulenti competenti nelle materie oggetto delle decisioni consiliari, senza diritto di voto.
Delle deliberazioni verranno redatti i relativi verbali che saranno sottoscritti dal Presidente e dal segretario e conservati in appositi registri.

 

Art. 10 – Presidente

Il Presidente è eletto per un triennio dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e può essere riconfermato per non più di un mandato.
Il Presidente:
a) rappresenta legalmente, anche in giudizio, l’Associazione;
b) convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
c) cura l’esecuzioni delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo intrattenendo tutti i rapporti esterni necessari;
d) mantiene i contratti con la fondazione “Robert Hollman” incontrando periodicamente la Direzione del centro stesso;
e) dispone gli ordini di riscossione nonché, unitamente al tesoriere, gli ordini di pagamento. Il Presidente è coadiuvato dal Vice Presidente che lo sostituisce in caso di impedimento;
f) in caso di necessità o urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile di quest’ultimo organo.
Il Presidente può delegare, per il compimento di singole attività, i membri del Consiglio Direttivo.

 

Art. 11 – Collegio dei Revisori dei conti

Il Consiglio Direttivo può nominare un Collegio di Revisori dei conti.
Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri, anche esterni, aventi particolare competenza amministrativa e contabile.
Il Collegio dei Revisori dei Conti:
a) dura in carica tre anni e può essere rieletto;
b) controlla l’amministrazione dell’Associazione ed ha facoltà di ispezionare in qualsiasi momento i libri e i documenti contabili, comunicando al Presidente ogni eventuale rilievo:
c) riferisce annualmente all’Assemblea sul conto consuntivo dell’Associazione.

 

Art. 12 – Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione potrà essere deliberato solo dall’Assemblea straordinaria dei Soci con il volto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
L’Assemblea determinerà le modalità della liquidazione nominando uno o più liquidatori.
Il patrimonio sarà devoluto alla fondazione “Robert Hollman”.

 

Art. 13 – Revisioni statutarie

Lo statuto può essere modificato dall’Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo o su proposta di tre decimi dei soci, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

Art. 14 Norme di funzionamento

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall’Assemblea saranno rese note per mezzo di copia affissa presso la sede sociale.

 

Art. 15 – Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in relazione alla esecuzione o alla interpretazione del presente Statuto sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, con arbitrato irrituale.
L’arbitro sarà scelto di comune accorda tra le parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Padova.

 

Art. 16 – Rinvio

Per quanto non contemplato nel presente statuto, valgono le norme di legge.

 

Art. 17 – Disposizioni transitorie

I soci fondatori hanno il potere di procedere alla nomina dei membri del primo Consiglio Direttivo e del Presidente e di fissare l’entità della prima quota associativa ordinaria.
Hanno altresì l’incarico di reggere l’Associazione sino alla completa integrazione degli organi statutari, che dovrà comunque avvenire entro un anno dalla costituzione della Associazione.